
Come ti smonto il nuovo Codice della Strada: l'equivoco della falsa sicurezza per i ciclisti
Giovanni Bettini

Come ti smonto il nuovo Codice della Strada: l'equivoco della falsa sicurezza per i ciclisti
Giovanni Bettini
Il dibattito attorno alla bozza del nuovo Codice della Strada è piuttosto acceso.
Se da un lato le istituzioni rivendicano un testo orientato a una maggior tutela degli utenti vulnerabili (pedoni e ciclisti), dall'altro chi vive la strada in sella alla propria bicicletta per necessità o diletto percepisce che qualcosa non torna.

Basta addentrarsi nello schema di decreto legislativo, trasmesso dal Consiglio dei ministri alle Commissioni parlamentari, per capire che i buoni propositi soddisfano solo in parte la forte necessità di avere norme chiare, sanzioni certe e discrezionalità al minimo.
Ma quali sono le principali novità per i ciclisti?
Cosa cambia davvero per chi pedala?
Dove si inceppa il meccanismo?
In questo articolo vi avevamo anticipato le diverse novità legate alle bici elettriche.
A seguire in collaborazione con l'Avv. Federico Balconi (foto sotto), esperto di diritto civile specializzato in infortunistica stradale e diritto sportivo nonché fondatore di Zerosbatti, analizziamo le pieghe del testo che fanno nascere un equivoco. L'equivoco della falsa sicurezza.

1 - Ciclismo sportivo
La bozza del nuovo Codice della Strada, la cui entrata in vigore è prevista per il
1° aprile 2027 con piena efficacia a partire dal 1° gennaio 2028, per la prima volta definisce i ciclisti sportivi:
"conducenti di velocipedi che sono impegnati in attività di gara, di allenamento sportivo, anche amatoriale, e che possono garantire un’andatura di marcia sostenuta".

Una definizione che fa da preambolo a una delle più importanti novità (rif. art. 61, comma 7):
"i ciclisti sportivi che non occupano più di una corsia e non marciano a velocità particolarmente ridotta possono marciare affiancati, in un massimo di due file, formando piccoli gruppi di non più di otto biciclette. [...] è assicurata tra due successivi gruppi di ciclisti una distanza di almeno cinquanta metri, allo scopo di consentire ai conducenti dei veicoli a motore il sorpasso in condizioni agevoli".

Un cambio di passo importante che porta l'Italia ad essere allineata ad altri paesi europei, ma che al tempo stesso apre le porte a una serie d'interrogativi.
Chi è il ciclista sportivo?
Quali sono le caratteristiche che lo distinguono dal ciclista comune?
Senza una precisa qualifica come faranno le Forze dell'Ordine a notificare una sanzione?
Come si procederà in caso di contenzioso?
Una definizione per status (tessera FCI anche non agonistica, di altra Federazione o di Ente di Promozione riconosciuto dal CONI), potrebbe tracciare una prospettiva assieme a una nota integrativa mirata alla descrizione del profilo e del mezzo (es. casco, pedali a sgancio rapido, manubrio drop, etc.).
Obiettivo: ridurre discrezionalità e margine d'interpretazione.

Manca poi un ulteriore chiarimento.
Cosa succede quando due gruppi di ciclisti sportivi si raggiungono formando un gruppo più consistente? Quale comportamento che deve essere adottato?
Insomma... Luci e ombre.
Il punto rischia di creare una trappola legislativa piuttosto che un iter virtuoso in grado di semplificare o evitare i contenziosi. In mancanza di chiarimenti l'ipotesi di non vedere applicata la norma non è così lontana.

2 - Quel sorpasso "ove possibile"
Nella bozza del nuovo Codice della Strada il sorpasso a distanza di un metro e mezzo (art. 55) continua a essere vanificato da una postilla.
Quel "ove possibile" che non configura un obbligo assoluto e incondizionato.
L'automobilista su strada stretta, proprio dove dovrebbe essere prescritta la massima cautela, deve "solo" rallentare e adeguare la velocità a quella del ciclista prima di effettuare la manovra.
Inoltre: la norma riguarda anche il ciclista sportivo? Un'integrazione alla luce della nuova definizione sarebbe dovuta.

3 - Ciclismo sportivo e ciclabili
L'articolo 61, comma 4, esonera i ciclisti sportivi dall’utilizzare le piste ciclabili.
Una vittoria a metà perché l'aggiornamento lascia intendere che le infrastrutture di fatto sono inadatte ad accogliere la popolazione dei ciclisti.
Viene poi precisato che l'esonero è ad appannaggio di coloro "che marciano ad una velocità tale da non costituire intralcio o pericolo per la circolazione". Anche qui la sfumatura andrebbe chiarita.

4 - L'effetto capro espiatorio
Il nuovo Codice della Strada mette tra i suoi principi generali l'uso della tecnologia al fine di potenziare l'accertamento delle sanzioni. Ciclisti inclusi.
Come sappiamo, però, in mancanza di un apposito contrassegno (targa), l'unica via per accertare un'infrazione è la contestazione immediata da parte dell'autorità.

Se da un lato è giusto pretendere il rispetto delle norme da parte di tutti, c'è il rischio che si rafforzi lo stereotipo negativo nei confronti dei ciclisti "che la fanno sempre franca", "che passano con il rosso", "che non rispettano le regole tanto non li ferma nessuno".
Il punto è proprio questo. Controlli mirati, dedicati al monitoraggio del comportamento dei ciclisti, uniti ad una sensibilizzazione trasversale, potrebbero fare da pacificatore.
È importante sottolineare, però, che la prima causa d'incidenti mortali in Italia è il comportamento di chi guida un'auto o altro mezzo a motore (vedi matrice di collisione Istat 2025).

Distrazione, mancato rispetto della precedenza, velocità troppo elevata e manovra irregolare insieme costituiscono il 43,1% delle cause dei sinistri (fonte: Istat, Incidenti stradali in Italia - 2025).
In tal senso l'istituzione dell'obbligo di tenere la luce posteriore rossa sempre accesa anche di giorno per tutti i ciclisti (art. 53), configura un ulteriore impegno della comunità verso una maggiore sicurezza.
Un provvedimento che però rischia di essere vanificato senza una vera prevenzione votata alla sicurezza delle infrastrutture e al cambio dei comportamenti di chi si mette alla guida di un'auto.

5 - I proventi delle multe
La bozza del Nuovo Codice della Strada dichiara apertamente di voler tutelare gli utenti vulnerabili senza destinare direttamente una parte del suo tesoretto a tali finalità.
L'articolo 148, comma 2, lettera a) e b), descrive in maniera chiara le priorità d'investimento. Di pedoni, ciclisti e infrastrutture dedicate non c'è traccia.
L'unico appiglio a cui aggrapparsi è il potenziamento delle attività di controllo, accertamento delle violazioni e promozione della cultura della sicurezza stradale.

6 - Attraversamenti pedonali: si può restare in sella
Chiudiamo questa carrellata con un chiarimento definitivo che riguarda gli attraversamenti pedonali da parte dei ciclisti oggetto, secondo quanto riferito da Zerosbatti, di innumerevoli ricorsi alle multe inflitte ai ciclisti, anche quando venivano investiti sulle strisce pedonali.

L’articolo 61, comma 5, lettera c), ora taglia la testa al toro e consente ai ciclisti, in assenza di attraversamento ciclabile, di utilizzare le strisce pedonali senza un obbligo generalizzato di scendere dalla bicicletta.
L'obbligo di scendere e procedere con bici a mano scatta quando i pedoni hanno già impegnato l’attraversamento.
Una nota che rende l'applicazione della norma chiara, diretta e inequivocabile.
Un esempio virtuoso che sembra voler suggerire al legislatore la strada da seguire...

Qui sotto il testo completo del decreto legislativo che verrà sottoposto al parere delle Commissioni di Camera e Senato.
Per maggiori informazioni sul nuovo Codice della Strada: mit.gov.it
Foto in apertura: Archivio Ufficio Stampa PAT
Qui sotto un utile vademecum stilato in collaborazione con l'Avv. Balconi.
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Sull'autore
Giovanni Bettini
"I poveri sono matti" diceva Zavattini. Anche i ciclisti oserei dire. Sono diventato "pazzo" guardando Marco Pantani al Tour de France 1997 anche se a dire il vero qualcosa dentro si era già mosso con la mitica tappa di Chiappucci al Sestriere. Prima le gare poi le esperienze in alcune aziende del settore e le collaborazioni con le testate specializzate. La bici da strada è passione. E attenzione: passione deriva dal greco pathos, sofferenza e grande emozione.





